Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
Della cambiale e del vaglia cambiario
Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
Del vaglia cambiario.
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Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista;
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Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
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Il vaglia cambiario può anche denominarsi « pagherò cambiario » o « cambiale ».
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Le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario approvate con il presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934.
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Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell'emittente nel termine fissato dall'articolo 28. Il termine
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Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'ammortamento (articoli 89 a 93) e quelle dell'articolo 99.
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Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche alle cambiali e ai vaglia cambiari rilasciati in bianco anteriormente all'entrata in vigore della
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Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei
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Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente.
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Alle disposizioni contenute nel codice di commercio concernenti la cambiale sono sostituite le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario alligate
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Il vaglia cambiario contiene: 1° la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; 2° la promessa
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Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'avallo (articoli 35 a 37); se l'avallo nel caso previsto dall'articolo
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La validità della cambiale e del vaglia cambiario, compresi quelli a vista o a certo tempo vista, non è subordinata all'osservanza delle disposizioni
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Le cambiali ed i vaglia cambiari anche se in bianco, emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono regolati a tutti gli effetti
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Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del
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Qualora la cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista od il vaglia cambiario pagabile a vista o a certo tempo vista portino l'indicazione di
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rese esecutive le convenzioni sulla cambiale ed il vaglia cambiario, stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930; Visti l'art. 2 della legge 30 dicembre 1923
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In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti